DECISIONI GIUDICE SPORTIVO – Sono arrivate pochi minuti fa le decisioni del giudice sportivo in merito alla 7^ giornata del campionato di Serie A. Super stangata per il Milan che dovrà rinunciare a Mexes per ben 4 giornate (tre per comportamento violento ed una per doppia ammonizione) ed al pubblico nella prossima gara interna a causa dei cori discriminatori della curva. Ecco il testo integrale del comunicato:
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore Federale rituale segnalazione ex art. 35 comma 1.3 (a mezzo fax
pervenuto alle ore 12.56 odierne) in merito al comportamento tenuto, al 4° minuto del secondo
tempo, dal calciatore Philippe Mexes (Soc. Milan) nei confronti del calciatore Giorgio Chiellini
(Soc. Juventus);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky – Infront) di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che nelle circostanze segnalate il calciatore rosso-nero,
nella propria area di rigore particolarmente affollata per l’esecuzione di un calcio d’angolo, con
un repentino movimento in avanti del braccio destro, colpiva da tergo con un pugno all’altezza
del collo il calciatore bianco-nero, che cadeva dolorante al suolo.
L’azione proseguiva senza che l’Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare in quanto,
come precisato su richiesta di questo ufficio con mail pervenuta alle ore 15,18 odierne, l’episodio
non era stato notato ne dal Direttore di gara ne dai suoi Collaboratori.
Il Mexes veniva successivamente espulso per doppia ammonizione.
Ritiene questo giudice che il riprovevole gesto compiuto dal Mexes, del tutto avulso dal contesto
agonistico per la distanza dal pallone a cui entrambi i protagonisti si trovavano, integri per
l’evidente volontarietà, l’energia impressa e la delicatezza della zona (collo) attinta dal colpo, gli
estremi della “condotta violenta” sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera d) CGS, connotata, per
consolidato orientamento interpretativo, dall’intenzionalità e dalla potenzialità lesiva.
Ne consegue l’ammissibilità della “prova televisiva” e la sanzionabilità del segnalato
comportamento che appare equo quantificare nei termini precisati nel dispositivo.
P.Q.M.
delibera di sanzionare il calciatore Philippe Mexes (Soc. Milan):
a) con la squalifica di tre giornate effettive di gara per condotta violenta in relazione alla
segnalazione del Procuratore federale;
b) con la squalifica di una giornata effettiva di gara consequenziale all’espulsione per doppia
ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
Obbligo di disputare una gara a porte chiuse ed ammenda di € 50.000,00: alla Soc. MILAN per
avere alcune centinaia di suoi sostenitori, alcuni minuti prima dell’inizio della gara, al 6° ed al
43° del secondo tempo, intonato un insultante coro espressivo di discriminazione territoriale nei
confronti dei sostenitori di altra società; seconda violazione (confronta C.U. 47 del 23 settembre
2013); sanzione minima ex art. 11, n. 3 e 18, comma 1, lettera d); infrazione rilevata dai
collaboratori della Procura federale.
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 5° e al
35° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce laser sul volto di un calciatore della squadra
avversaria; recidiva; per avere inoltre, nel corso del gara, acceso alcuni fumogeni nel proprio
settore; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettera b) CGS,
per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di
vigilanza.
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 28° del primo tempo,
indirizzato alcuni fasci di luce laser verso l’Arbitro e alcuni calciatori avversari; e per avere
inoltre, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in
relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con
le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel
proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art.
13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze
dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BALZARETTI Federico (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
MAGNANELLI Francesco (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento non
regolamentare in campo.
MIRANTE Antonio (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in
possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DE JONG Nigel (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
GLIK Kamil (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato
(Quarta sanzione).
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