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Sentenze post derby, solo multa per Lazio e Roma

MILANO – Proseguiamo, sempre riportando testualmente le parole di Tosel, nella lettura del comunicato ufficiale 268 della Lega Calcio:

Multe alle società

Ammenda di € 40.000 alla Lazio

per avere suoi sostenitori: 1) al 29° del primo tempo ed al 5° del secondo tempo, indirizzato ad un calciatore avversario un coro costituente espressione di discriminazione razziale; 2) prima dell’inizio della gara, al 3° ed al 46° del secondo tempo, lanciato numerosi petardi nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; 3) al 28° del primo tempo, colpito una steward con il lancio di una moneta, senza conseguenze lesive; 4) nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni e nel recinto di giuoco numerosi petardi e tre bottigliette di plastica; 5) nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere numerosi petardi ed acceso un fumogeno; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettera a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 40.000 alla Roma

per avere suoi sostenitori: 1) prima dell’inizio della gara, forzato il cordone di sicurezza formato dagli stewards per venire a contatto con la tifoseria avversaria provocando alcuni tafferugli sedati per l’intervento delle forze dell’ordine, con lievi conseguenze lesive per tre agenti di polizia; 2) nel corso della gara, fatto esplodere nel proprio settore e nel recinto di giuoco numerosi petardi ed acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettera a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 8.000 all’Inter

per avere suoi sostenitori, al 23° del secondo tempo, per circa un minuto, esposto uno striscione dal tenore insultante nei confronti di un Ufficiale di gara; per avere inoltre, nel corso della gara, acceso tre bengala nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Luca Brivio – www.calciomercatonews.com

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